Art. 112. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Dispositivo
Art. 112.
(Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa; e non puo' pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione