Art. n°
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Art. 117. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Interrogatorio non formale delle parti.

Dispositivo

Art. 117.

(Interrogatorio non formale delle parti).


Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facolta' di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.



Ratio Legis


Spiegazione