Art. 117. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Interrogatorio non formale delle parti.
Dispositivo
Art. 117.
(Interrogatorio non formale delle parti).
Il giudice, in qualunque stato e grado del processo, ha facolta' di ordinare la comparizione personale delle parti in contraddittorio tra loro per interrogarle liberamente sui fatti della causa. Le parti possono farsi assistere dai difensori.
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LIBRO PRIMO
Ratio Legis
Spiegazione