Art. 191. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Nomina del consulente tecnico.
Dispositivo
Art. 191.
(Nomina del consulente tecnico).
((Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire)).
Possono essere nominati piu' consulenti soltanto in caso di grave necessita' o quando la legge espressamente lo dispone.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione