Art. n°
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Art. 191. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Nomina del consulente tecnico.

Dispositivo

Art. 191.

(Nomina del consulente tecnico).


((Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, o con altra successiva ordinanza, nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire)).


Possono essere nominati piu' consulenti soltanto in caso di grave necessita' o quando la legge espressamente lo dispone.



Ratio Legis


Spiegazione