Art. 192. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Astensione e ricusazione del consulente.
Dispositivo
Art. 192.
(Astensione e ricusazione del consulente).
L'ordinanza e' notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.
Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.
Questi provvede con ordinanza non impugnabile.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione