Art. n°
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Art. 192. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Astensione e ricusazione del consulente.

Dispositivo

Art. 192.

(Astensione e ricusazione del consulente).


L'ordinanza e' notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.


Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.


Questi provvede con ordinanza non impugnabile.



Ratio Legis


Spiegazione