Art. 200. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Mancata conciliazione.
Dispositivo
Art. 200.
(Mancata conciliazione).
Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.
Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione