Art. n°
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Art. 200. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Mancata conciliazione.

Dispositivo

Art. 200.

(Mancata conciliazione).


Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore.


Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.



Ratio Legis


Spiegazione