Art. 344. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Intervento in appello.
Dispositivo
Art. 344.
(Intervento in appello).
Nel giudizio d'appello e' ammesso soltanto l'intervento dei terzi, che potrebbero proporre opposizione a norma dell'articolo 404.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione