Art. 346. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte.
Dispositivo
Art. 346.
(Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte).
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate.
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione