Art. n°
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Art. 359. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale.

Dispositivo

Art. 359.

(Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale).


Nei procedimenti d'appello davanti alla corte o al tribunale si osservano, in quanto applicabili, le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo.


COMMA ABROGATO DALLA Legge 26 novembre 1990, n. 353. (67) ((72))


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AGGIORNAMENTO (67)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla Legge 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."


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AGGIORNAMENTO (72)


La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.Legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."



Ratio Legis


Spiegazione