Art. n°
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Art. 391-ter Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo.

Dispositivo

Art. 391-ter

(( (Altri casi di revocazione ed opposizione di terzo). ))


((Il provvedimento con il quale la Corte ha deciso la causa nel merito e', altresi', impugnabile per revocazione per i motivi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 del primo comma dell'articolo 395 e per opposizione di terzo. I relativi ricorsi si propongono alla stessa Corte e debbono contenere gli elementi, rispettivamente, degli articoli 398, commi secondo e terzo, e 405, comma secondo.


Quando pronuncia la revocazione o accoglie l'opposizione di terzo, la Corte decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; altrimenti, pronunciata la revocazione ovvero dichiarata ammissibile l'opposizione di terzo, rinvia la causa al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.))



Ratio Legis


Spiegazione