Art. 445. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Consulente tecnico.
Dispositivo
Art. 445.
(( (Consulente tecnico). ))
((Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o piu' consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.
Nei casi di particolare complessita' il termine di cui all'articolo 424 puo' essere prorogato fino a sessanta giorni.))
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione