Art. n°
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Art. 445. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Consulente tecnico.

Dispositivo

Art. 445.

(( (Consulente tecnico). ))


((Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o piu' consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'articolo 424.


Nei casi di particolare complessita' il termine di cui all'articolo 424 puo' essere prorogato fino a sessanta giorni.))


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