Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 446. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Istituti di patronato e di assistenza sociale.

Dispositivo

Art. 446.

(( (Istituti di patronato e di assistenza sociale). ))


((Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.))


Articoli correlati nel Codice di procedura civile

Ratio Legis


Spiegazione