Art. 446. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Istituti di patronato e di assistenza sociale.
Dispositivo
Art. 446.
(( (Istituti di patronato e di assistenza sociale). ))
((Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.))
Articoli correlati nel
Codice di procedura civile
LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione
