Art. n°
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Art. 447. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Esecuzione provvisoria.

Dispositivo

Art. 447.

(( (Esecuzione provvisoria). ))


((Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.


Si applica il disposto dell'articolo 431.))


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