Art. 447. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Esecuzione provvisoria.
Dispositivo
Art. 447.
(( (Esecuzione provvisoria). ))
((Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'articolo 442 sono provvisoriamente esecutive.
Si applica il disposto dell'articolo 431.))
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LIBRO SECONDO
Ratio Legis
Spiegazione