Art. 501. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Termine dilatorio del pignoramento.
Dispositivo
Art. 501.
(Termine dilatorio del pignoramento).
L'istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati non puo' essere proposta se non decorsi dieci giorni dal pignoramento, tranne che per le cose deteriorabili, delle quali puo' essere disposta l'assegnazione o la vendita immediata.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione