Art. n°
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Art. 504. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Cessazione della vendita forzata.

Dispositivo

Art. 504.

(Cessazione della vendita forzata).


Se la vendita e' fatta in piu' volte o in piu' lotti, deve cessare quando il prezzo gia' ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 primo comma.



Ratio Legis


Spiegazione