Art. 504. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Cessazione della vendita forzata.
Dispositivo
Art. 504.
(Cessazione della vendita forzata).
Se la vendita e' fatta in piu' volte o in piu' lotti, deve cessare quando il prezzo gia' ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 primo comma.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione