Art. n°
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Art. 506. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Valore minimo per l'assegnazione.

Dispositivo

Art. 506.

(Valore minimo per l'assegnazione).


L'assegnazione puo' essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente.


Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.



Ratio Legis


Spiegazione