Art. 506. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Valore minimo per l'assegnazione.
Dispositivo
Art. 506.
(Valore minimo per l'assegnazione).
L'assegnazione puo' essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione anteriore a quello dell'offerente.
Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono.
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LIBRO TERZO
Ratio Legis
Spiegazione