Art. n°
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Art. 671. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Sequestro conservativo.

Dispositivo

Art. 671.

(Sequestro conservativo).


Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.



Ratio Legis


Spiegazione