Art. 671. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Sequestro conservativo.
Dispositivo
Art. 671.
(Sequestro conservativo).
Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, puo' autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
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