Art. 673. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353 67 72
Dispositivo
Art. 673.
ARTICOLO ABROGATO DALLA Legge 26 novembre 1990, n. 353 (67) ((72))
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AGGIORNAMENTO (67)
La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla Legge 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."
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AGGIORNAMENTO (72)
La Legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.Legge 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione