Art. n°
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Art. 676. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Custodia nel caso di sequestro giudiziario.

Dispositivo

Art. 676.

(Custodia nel caso di sequestro giudiziario).


Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render piu' sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.


Il giudice puo' nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e da' cauzione.


Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.



Ratio Legis


Spiegazione