Art. 715. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando
Dispositivo
Art. 715.
(Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando)
Se per legittimo impedimento l'interdicendo o l'inabilitando non puo' presentarsi davanti al giudice istruttore, questi, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo dove si trova.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione