Art. 719. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Termine per l'impugnazione.
Dispositivo
Art. 719.
(Termine per l'impugnazione).
Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.
Se e' stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione