Art. n°
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Art. 719. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Termine per l'impugnazione.

Dispositivo

Art. 719.

(Termine per l'impugnazione).


Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio.


Se e' stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.



Ratio Legis


Spiegazione