Art. n°
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Art. 720. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.

Dispositivo

Art. 720.

(Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione).


Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.


Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresi' impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.



Ratio Legis


Spiegazione