Art. 720. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Dispositivo
Art. 720.
(Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione).
Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse.
Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresi' impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione