Art. n°
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Art. 793. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Convocazione dei creditori.

Dispositivo

Art. 793.

(Convocazione dei creditori).


Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente.



Ratio Legis


Spiegazione