Art. 793. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Convocazione dei creditori.
Dispositivo
Art. 793.
(Convocazione dei creditori).
Su presentazione da parte del cancelliere dei documenti indicati nell'articolo precedente, il presidente designa con decreto un giudice per il procedimento e fissa l'udienza di comparizione dell'acquirente, del precedente proprietario e dei creditori iscritti, e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto deve essere notificato alle altre parti, a cura dell'acquirente.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione