Art. 794. Codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Provvedimenti del giudice.
Dispositivo
Art. 794.
(Provvedimenti del giudice).
All'udienza il giudice, accertata la regolarita' del deposito e degli atti del procedimento, dispone con ordinanza la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo dell'acquirente che ha chiesto la liberazione, e quindi provvede alla distribuzione del prezzo a norma degli articoli 596 e seguenti.
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LIBRO QUARTO
Ratio Legis
Spiegazione