Art. n°
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Art. 795. Codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Espropriazione.

Dispositivo

Art. 795.

(Espropriazione).


Se e' fatta istanza di espropriazione, il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilita' di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli 567 e seguenti.


La vendita non puo' essere fatta che all'incanto a norma degli articoli 576 e seguenti.


L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.


Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente.


Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione.



Ratio Legis


Spiegazione