Art. n°
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Art. 28. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Registri di cancelleria.

Dispositivo

Art. 28.

(( (Registri di cancelleria). ))


((1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari)).((12))


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AGGIORNAMENTO (12)


La Legge 2 dicembre 1991, n. 399 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 continuano comunque ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".



Ratio Legis


Spiegazione