Art. n°
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Art. 33. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Divisione dei registri in piu' volumi.

Dispositivo

Art. 33.

(Divisione dei registri in piu' volumi).


Negli uffici giudiziari aventi un numero rilevante di affari, ogni capo d'ufficio, su proposta del dirigente la cancelleria, puo' autorizzare la divisione per materia del ruolo generale e della rubrica alfabetica generale corrispondente.


Il capo dell'ufficio puo' autorizzare inoltre la divisione del registro cronologico in due volumi contenenti uno i numeri pari e l'altro i numeri dispari o anche in volumi distinti per materia.



Ratio Legis


Spiegazione