Art. 46. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Forma degli atti giudiziari.
Dispositivo
Art. 46.
(Forma degli atti giudiziari).
I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni.
Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.
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Spiegazione