Art. n°
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Art. 46. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Forma degli atti giudiziari.

Dispositivo

Art. 46.

(Forma degli atti giudiziari).


I processi verbali e gli altri atti giudiziari debbono essere scritti in carattere chiaro e facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza alterazioni o abrasioni.


Le aggiunte, soppressioni o modificazioni eventuali debbono essere fatte in calce all'atto, con nota di richiamo senza cancellare la parte soppressa o modificata.



Ratio Legis


Spiegazione