Art. n°
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Art. 129. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Riserva d'appello. Estinzione del processo.

Dispositivo

Art. 129.

(( (Riserva d'appello. Estinzione del processo). ))


((La riserva d'appello contro le sentenze previste nell'art. 278 e nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del Codice, puo' essere fatta, nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale, o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso.


La riserva puo' essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'art. 170 primo e terzo comma, del Codice, o personalmente alla parte, se questa non e' costituita.


Se il processo si estingue in primo grado, la sentenza di merito contro la quale fu fatta la riserva acquista efficacia di sentenza definitiva dal giorno in cui diventa irrevocabile l'ordinanza, o passa in giudicato la sentenza, che pronuncia l'estinzione del processo.


Da questa data decorrono i termini stabiliti dall'articolo 325 del Codice per impugnare la sentenza gia' notificata, e, se questa non e' stata notificata, decorre il termine di decadenza stabilito dall'art. 327 del Codice stesso)).



Ratio Legis


Spiegazione