Art. 131-bis. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione.
Dispositivo
Art. 131-bis.
(( (Sospensione dell'esecuzione delle sentenze impugnate per cassazione). ))
((Sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza prevista dall'art. 373 del Codice, il giudice non puo' decidere se la parte istante non ha dimostrato di avere depositato il ricorso per cassazione contro la sentenza medesima)).
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