Art. n°
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Art. 131. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Deliberazione dei provvedimenti.

Dispositivo

Art. 131.

(Deliberazione dei provvedimenti).


Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice.


Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente.


La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.



Ratio Legis


Spiegazione