Art. 131. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Deliberazione dei provvedimenti.
Dispositivo
Art. 131.
(Deliberazione dei provvedimenti).
Nel deliberare i provvedimenti la corte d'appello applica le disposizioni dell'articolo 276 del codice.
Il relatore vota per primo, quindi votano i consiglieri in ordine inverso di anzianita' e per ultimo il presidente.
La scelta dell'estensore della sentenza e' fatta dal presidente tra i componenti il collegio che hanno espresso voto conforme alla decisione.
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Spiegazione