Art. 171. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode.
Dispositivo
Art. 171.
(Procedimento per le autorizzazioni al debitore e al custode).
Le autorizzazioni al debitore e al custode previste nell'articolo 560 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti e gli altri interessati.
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Ratio Legis
Spiegazione
