Art. 178. Attuazione del codice di procedura civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Procedimento di rendiconto.
Dispositivo
Art. 178.
(Procedimento di rendiconto).
Quando l'amministratore dell'immobile pignorato ha depositato il conto a norma dell'articolo 593 del codice, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede all'approvazione del conto.
Le disposizioni per l'assegnazione delle rendite riscosse a norma dell'articolo 594 del codice sono date dal giudice dell'esecuzione con ordinanza non impugnabile.
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Ratio Legis
Spiegazione
