Art. n°
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Art. 176. Attuazione del codice di procedura civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Comunicazione del decreto di decadenza.

Dispositivo

Art. 176.

(Comunicazione del decreto di decadenza).


Il decreto col quale il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario a norma dell'articolo 587 del codice e' comunicato dal cancelliere al creditore che ha chiesto la vendita e all'aggiudicatario.


Con lo stesso decreto il giudice dell'esecuzione fissa un'udienza per l'audizione delle parti a norma dell'articolo 569 del codice.



Ratio Legis


Spiegazione