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Art. 231. Attuazione del codice civile

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche:

Dispositivo

Art. 231.

Formano oggetto di annotazione, secondo le disposizioni della legge sui libri fondiari, anche:


1) gli atti menzionati dai nn. 10, 11 e 12 dell'art. 2643 del codice agli effetti previsti dall'art. 19 della legge sui libri fondiari;


2) gli atti di costituzione del patrimonio familiare agli effetti previsti dalle disposizioni del codice;


3) la cessione dei beni ai creditori agli effetti previsti dalle disposizioni del codice stesso;


4) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli effetti stabiliti dalla legge sui libri fondiari.


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