Art. 238. Attuazione del codice civile
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
L'opponibilita' ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti e' regolata dalle disposizioni del codice, quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni
Dispositivo
Art. 238.
L'opponibilita' ai creditori ipotecari dei diritti costituiti sulla cosa ipotecata e delle cessioni o liberazioni di pigioni o di fitti e' regolata dalle disposizioni del codice, quantunque si tratti di diritti sorti o di cessioni o liberazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del codice stesso, sempre che il pignoramento sia eseguito posteriormente.
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Spiegazione