Art. n°
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Art. 74 Testo Unico IVA

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Stato ed enti pubblici

Dispositivo

Art. 74

Stato ed enti pubblici


1. Gli organi e le amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalita' giuridica, i comuni, i consorzi tra enti locali, le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo, le comunita' montane, le province e le regioni non sono soggetti all'imposta.


2. Non costituiscono esercizio dell'attivita' commerciale:


a) l'esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici;


b) l'esercizio di attivita' previdenziali, assistenziali e sanitarie da parte di enti pubblici istituiti esclusivamente a tal fine, comprese le aziende sanitarie locali ((nonche' l'esercizio di attivita' previdenziali e assistenziali da parte di enti privati di previdenza obbligatoria)).



Ratio Legis


Spiegazione