Art. 78 Testo Unico IVA
Detrazione d'imposta per oneri
Dispositivo
Detrazione d'imposta per oneri
1. Dall'imposta lorda si detrae fino a concorrenza del suo ammontare un importo pari al 19 per cento dell'onere ((...)) di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-ter). (129) ((137))
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per cento dell'onere di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-novies).
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AGGIORNAMENTO (129)
La Legge 6 luglio 2012, n. 96 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che la modifica al presente articolo decorre dal 2013.
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AGGIORNAMENTO (137)
Il D.Legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13, ha disposto (con l'art. 14, comma 5) che la modifica del comma 1 del presente articolo decorre dal 1º gennaio 2014.
Ratio Legis
Spiegazione