Art. n°
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Art. 75 Testo Unico IVA

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Base imponibile

Dispositivo

Art. 75

Base imponibile


1. L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, determinato secondo le disposizioni della sezione I del capo II, per le societa' e gli enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 73, del capo III, per gli enti non commerciali di cui alla lettera c) e dei capi IV e V, per le societa' e gli enti non residenti di cui alla lettera d).


2. Le societa' residenti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 73 e quelle non residenti di cui alla lettera d) possono determinare il reddito secondo le disposizioni del capo VI. ((121))


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AGGIORNAMENTO (121)


Il D.Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 36-quinquies) che "L'aliquota dell'imposta sul reddito delle societa' di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' applicata con una maggiorazione di 10,5 punti percentuali".



Ratio Legis


Spiegazione