Art. 117 Testo Unico IVA
Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti
Dispositivo
Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti
1. La societa' o l'ente controllante e ciascuna societa' controllata rientranti fra i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), fra i quali sussiste il rapporto di controllo di cui all'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, con i requisiti di cui all'articolo 120, possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di gruppo.
2. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), possono esercitare l'opzione di cui al comma 1 ((...)) solo in qualita' di controllanti ed a condizione:
a) di essere residenti in Paesi con i quali e' in vigore un accordo per evitare la doppia imposizione;
((b) di esercitare nel territorio dello Stato un'attivita' d'impresa, come definita dall'articolo 55, mediante una stabile organizzazione, come definita dall'articolo 162, nel cui patrimonio sia compresa la partecipazione in ciascuna societa' controllata.)) ((98))
3. Permanendo il requisito del controllo di cui ((al comma 1)), l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e' irrevocabile. Nel caso venga meno tale requisito si determinano le conseguenze di cui all'articolo 124. ((98))
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 8, comma 7) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2005 e quelle dell'articolo 119 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006."
Ratio Legis
Spiegazione