Art. n°
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Art. 119 Testo Unico IVA

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Condizioni per l'efficacia dell'opzione

Dispositivo

Art. 119

Condizioni per l'efficacia dell'opzione


1. L'opzione puo' essere esercitata da ciascuna entita' legale solo in qualita' di controllante o solo in qualita' di controllata e la sua efficacia e' subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:


a) identita' dell'esercizio sociale di ciascuna societa' controllata con quello della societa' o ente controllante;


b) esercizio congiunto dell'opzione da parte di ciascuna controllata e dell'ente o societa' controllante;


c) elezione di domicilio da parte di ciascuna controllata presso la societa' o ente controllante ai fini della notifica degli atti e provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali e' esercitata l'opzione prevista dall'articolo 117. L'elezione di domicilio e' irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo esercizio il cui reddito e' stato incluso nella dichiarazione di cui all'articolo 122;


d) l'avvenuto esercizio congiunto dell'opzione deve essere comunicato all'Agenzia delle entrate entro il ((sedicesimo)) giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta precedente al primo esercizio cui si riferisce l'esercizio dell'opzione stessa secondo le modalita' previste dal decreto di cui all'articolo 129. (98)


2. Non viene meno l'efficacia dell'opzione nel caso in cui per effetto di operazioni di fusione, di scissione e di liquidazione volontaria si determinano all'interno dello stesso esercizio piu' periodi d'imposta. Il decreto di cui all'articolo 129 stabilisce le modalita' e gli adempimenti formali da porre in essere per pervenire alla determinazione del reddito complessivo globale.


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AGGIORNAMENTO (98)


Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 8, comma 7) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005 e quelle dell'articolo 119 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006."



Ratio Legis


Spiegazione