Art. 124 Testo Unico IVA
Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio
Dispositivo
Interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento del triennio
1. Se il requisito del controllo, cosi' come definito dall'articolo 117, cessa per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio, il reddito della societa' o dell'ente controllante, per il periodo d'imposta in cui viene meno tale requisito, viene aumentato ((o diminuito)) per un importo corrispondente:
a) agli interessi passivi dedotti ((o non dedotti)) nei precedenti esercizi del triennio per effetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2;
b) alla residua differenza tra il valore di libro e quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa societa' o ente controllante o da altra societa' controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui all'articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso in cui il requisito del controllo venga meno anche nei confronti della sola societa' cedente o della sola societa' cessionaria. ((98))
2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta giorni dal venir meno del requisito del controllo:
a) la societa' o l'ente controllante deve integrare quanto versato a titolo d'acconto se il versamento complessivamente effettuato e' inferiore a quello dovuto relativamente alle societa' per le quali continua la validita' dell'opzione;
b) ciascuna societa' controllata deve effettuare l'integrazione di cui alla lettera precedente riferita ai redditi propri, cosi' come risultanti dalla comunicazione di cui all'articolo 121.
3. Ai fini del comma 2, entro lo stesso termine ivi previsto, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 129, la societa' o l'ente controllante puo' attribuire, in tutto o in parte, i versamenti gia' effettuati, per quanto eccedente il proprio obbligo, alle controllate nei cui confronti e' venuto meno il requisito del controllo.
4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di cui all'articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo permangono nell'esclusiva disponibilita' della societa' o ente controllante. Il decreto di cui all'articolo 129 puo' prevedere appositi criteri per l'attribuzione delle perdite fiscali, risultanti dalla dichiarazione di cui ((all'articolo 122)), alle societa' che le hanno prodotte ((, al netto di quelle utilizzate,)) e nei cui confronti viene meno il requisito del controllo. ((98))
5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche nel caso di fusione di una societa' controllata in altra non inclusa nel consolidato. Nel caso di fusione della societa' o ente controllante con societa' o enti non appartenenti al consolidato puo' essere richiesta, mediante l'esercizio dell'interpello ai sensi dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, la continuazione del consolidato. Con il decreto di cui all'articolo 129 sono disciplinati gli eventuali ulteriori casi di interruzione anticipata del consolidato.
6. L'articolo 118, comma 4, si applica anche relativamente alle somme percepite o versate tra le societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi con l'interruzione della tassazione di gruppo relativi all'imposta sulle societa'.
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AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 ha disposto (con l'art. 8, comma 7) che "Le disposizioni del testo unico, come modificate dal presente articolo, hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1° gennaio 2004, salvo le disposizioni degli articoli 118 e 123 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2005 e quelle dell'articolo 119 che hanno effetto per i periodi di imposta che iniziano a decorrere dal 1 gennaio 2006."
Ratio Legis
Spiegazione
