Art. 51. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali.
Dispositivo
Art. 51.
(( (Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali). ))
((Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.))
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Spiegazione