Art. 56. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Compensazione in sede di fallimento.
Dispositivo
Art. 56.
(Compensazione in sede di fallimento).
I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorche' non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore.
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Ratio Legis
Spiegazione