Art. n°
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Art. 63. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia.

Dispositivo

Art. 63.

(Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia).


Il coobbligato o fideiussore del fallito, che ha un diritto di pegno o d'ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso, concorre nel fallimento per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.


Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.



Ratio Legis


Spiegazione