Art. 112. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente.
Dispositivo
Art. 112.
(( (Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente). ))
((I creditori ammessi a norma dell'articolo 101 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo e' dipeso da cause ad essi non imputabili.))
Articoli correlati nel
Legge Fallimentare
Ratio Legis
Spiegazione