Art. n°
Seleziona la fonte

Art. 113. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Ripartizioni parziali.

Dispositivo

Art. 113.

(( (Ripartizioni parziali). ))


((Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:


1) ai creditori ammessi con riserva;


2) ai creditori opponenti a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;


3) ai creditori opponenti la cui domanda e' stata accolta ma la sentenza non e' passata in giudicato;


4) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.


Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute; in questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel primo comma del presente articolo deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.


Devono essere altresi' trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.))



Ratio Legis


Spiegazione