Art. 114. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Restituzione di somme riscosse.
Dispositivo
Art. 114.
(( (Restituzione di somme riscosse). ))
((I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.
I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, devono restituire le somme riscosse, oltre agli interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.))
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Spiegazione