Art. n°
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Art. 217. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Bancarotta semplice.

Dispositivo

Art. 217.

(Bancarotta semplice).


E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se e' dichiarato fallito, l'imprenditore, che, fuori dai casi preveduti nell'articolo precedente:


1) ha fatto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;


2) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;


3) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;


4) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa;


5) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.


La stessa pena si applica al fallito che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.


Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.



Ratio Legis


Spiegazione