Art. 222. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Fallimento delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.
Dispositivo
Art. 222.
(Fallimento delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice).
Nel fallimento delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.
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Spiegazione
