Art. 219. Fallimento
(D.P.R. ...)
[Aggiornato al ...]
Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.
Dispositivo
Art. 219.
(Circostanze aggravanti e circostanza attenuante).
Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla meta'.
Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:
1) se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;
2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.
Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino al terzo.
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Spiegazione