Art. n°
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Art. 219. Fallimento

(D.P.R. ...) [Aggiornato al ...]

Circostanze aggravanti e circostanza attenuante.

Dispositivo

Art. 219.

(Circostanze aggravanti e circostanza attenuante).


Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 216, 217 e 218 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravita', le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla meta'.


Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:


1) se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;


2) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.


Nel caso in cui i fatti indicati nel primo comma hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuita', le pene sono ridotte fino al terzo.



Ratio Legis


Spiegazione